Congedo parentale 2019: cosa è e come fruirne

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Il congedo parentale 2019 è uno speciale permesso, parzialmente retribuito, concesso a lavoratori e lavoratrici dipendenti per necessità connesse alla cura di figli minori. Approfondiamolo nel dettaglio.

Conciliare lavoro ed impegni familiari non è sempre facile: lo sa bene chi, tra mille impegni quotidiani, si trova a volte in difficoltà nella gestione del tempo da dedicare ai propri figli. La legge (D.Lgs 151/2001) interviene in soccorso introducendo un periodo di astensione facoltativa da lavoro per lavoratori dipendenti, che si aggiunge alla maternità obbligatoria spettante per 5 mesi in concomitanza con gli ultimi mesi di gravidanza e la nascita del figlio. Vediamo in particolare le novità del congedo parentale 2019.

L’INPS interviene a coprire la mancata retribuzione per i periodi eventualmente fruiti, elargendo una apposita indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera prevista per contratto.

E’ importante evidenziare che, a differenza del congedo obbligatorio (i 5 mesi), quello facoltativo può anche essere frazionato in singole ore secondo quanto previsto dal CCNL o dal contratto integrativo aziendale applicato al singolo lavoratore.

Congedo parentale 2019: termini di fruibilità

Il congedo parentale facoltativo può essere fruito per accudire figli minori sino al limite dei 12 anni di età, secondo però una durata diversa a seconda che siano presenti entrambi i genitori o uno solo di essi.

In particolare

Se sono presenti entrambi i genitori il periodo massimo fruibile è di:
  • 6 mesi dopo la maternità obbligatoria se del congedo fruisce solo la madre
  • 7 mesi dalla nascita del bambino se del congedo fruisce solo il padre
  • 11 mesi complessivi se ne fruiscono entrambi, fermo restando il limite massimo previsto per ciascuno.
Se invece è presente uno solo dei genitori

per morte o grave infermità dell’altro, abbandono del figlio o mancato riconoscimento dello stesso, affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori: il limite massimo è di 10 mesi.

Congedo parentale 2019: fino a quando spetta l’indennità?

Come abbiamo visto, l’INPS eroga un’indennità pari al 30% della “retribuzione media globale giornaliera”. Si tratta della retribuzione del mese precedente a quello in cui si fruisce del congedo da moltiplicarsi per le giornate indennizzabili.

Tale indennità spetta a chi è titolare di un regolare rapporto di lavoro subordinato all’inizio del congedo, nei seguenti termini:

  1. Fino a 6 anni di età del bambino: il periodo complessivo massimo coperto dall’indennità è di 6 mesi
  2. Dai 6 agli 8 anni del bambino: i genitori possono ottenere l’indennità per gli eventuali giorni mancanti (cioè non goduti) rispetto al limite dei 6 mesi e possono anche ottenere altri periodi fino ad un ulteriore massimo di 11 mesi sempre retribuiti al 30%, ma ad una condizione: il richiedente deve possedere un reddito non superiore a 2,5 volte la cosiddetta pensione minima (che per il 2019 è di € 513,01)
  3. Dagli 8 ai 12 anni del figlio: non spetta alcuna indennità. Il che significa che il congedo, ove fruito, non verrà retribuito.

Per chiarire meglio i limiti di spettanza dell’indennità oltre il sesto anno del bambino in relazione al 2019, facciamo un rapido conto.

€ 513,01 mensili x 13 mensilità = € 6.669,13 annui (trattamento pensionistico minimo per il 2019)

€ 6.669,13 x 2,5 volte = € 16.672,83

Quindi per poter fruire dell’indennizzo anche oltre il sesto anno di vita del bambino, il reddito annuo non dovrà eccedere il limite di € 16.672,83.

Precisiamo che per “reddito” si intende solo quello soggetto a tassazione IRPEF, con esclusione dei redditi derivanti dall’abitazione principale, da tfr o da redditi tassati alla fonte.

Congedo parentale 2019: come effettuare la domanda

Per avere diritto ai periodi di congedo parentale la relativa domanda va inoltrata all’INPS prima dell’inizio dell’assenza, o per via telematica direttamente sul portale dedicato oppure attraverso CAF o patronati.

Una copia della domanda va inoltrata al datore di lavoro, che provvederà ad anticipare al lavoro l’indennità rimborsata poi da INPS.

 

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