Legge divorzio 2015: la separazione e il divorzio

Legge divorzio 2015: scopriamo insieme gli effetti giuridici della separazione e del divorzio.
Oggi, sempre più che in passato, assistiamo al massacro di coppie unite in matrimonio che si separano e divorziano per motivi relativi alla coppia.
Una delle cause principali e più diffuse è il tradimento considerato come violazione dei doveri coniugali.
Nel caso in cui tale tradimento sia provato in corso di giudizio, il coniuge tradito potrà richiedere l’addebito della separazione che determina effetti sia sul piano patrimoniale che sul piano successorio .
La giurisprudenza più significativa, infatti, prevede “ in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre ché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. Civ., sez. VI, 19 agosto 2015, n. 16859).
Mi preme sottolineare la differenza che c’è tra il DIVORZIO (Scioglimento del matrimonio civile e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) che portano allo scioglimento del vincolo coniugale, e la SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI che altro non è che una mera modifica del rapporto matrimoniale qualora venga meno l‘unione materiale e spirituale tra i due coniugi e porta a sospensione dei doveri coniugali.
Le cause di scioglimento del matrimonio sono riconducibili alla:
– Morte di uno dei due coniugi;
– Morte presunta;
– divorzio.
Per instaurare, invece, lo stato di separazione legale è necessaria una PRONUNCIA GIUDIZIALE che può essere di due tipi :
– Separazione giudiziale:
nel caso in cui non ci sia un accordo, sulla separazione, tra i coniugi e i cui presupposti sono:
- fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- fatti tali da arrecare pregiudizio all’educazione della prole.
– Separazione Consensuale:
quando deriva da un accordo tra i coniugi – che deve comunque essere omologato dal Tribunale, con decreto, affinché sia efficace.
La SEPARAZIONE produce effetti dal punto di vista PERSONALE e PATRIMONIALE; con riferimento al primo effetto la separazione fa venir meno l’obbligo di convivenza e coabitazione, mentre si attenua, e quindi non viene meno, l’obbligo di fedeltà e di assistenza materiale e spirituale.
Con riferimento, invece, al secondo effetto, il coniuge che dimostra di non avere redditi adeguati in grado di mantenere il precedente tenore di vita, può richiedere un assegno di mantenimento (l’assegno di mantenimento non può essere richiesto al coniuge cui sia stata addebitata la separazione, al quale può essere richiesto solo l’assegno alimentare – ciò sempre nei limiti di quanto necessario al suo sostentamento – art. 156 c.c.)
Il DIVORZIO – introdotto con la legge n. 898/1970 e da ultimo modificato dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015 – il c.d. “divorzio breve”– prevede che il giudice possa pronunciare lo scioglimento del matrimonio se “ accerta che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3” della succitata legge.
Ed invero, il legislatore ha stilato un elenco tassativo di cause di divorzio:
– mancata consumazione del matrimonio;
– annullamento o scioglimento del matrimonio ottenuto da un coniuge all’estero o un nuovo matrimonio dallo stesso contratto all’estero;
– presenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato a carico di uno dei due coniugi;
– sentenza di rettificazione del sesso passata in giudicato;
– la protrazione per 12 mesi dalla separazione giudiziale e 6 mesi dalla separazione consensuale (termine che decorre dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale)
Il divorzio, quindi, può essere richiesto in caso di separazione giudiziale, col passaggio in giudicato della sentenza, in caso di separazione consensuale, dopo l’ omologazione del decreto disposto dal Presidente del Tribunale.
Con la legge divorzio 2015:
– vengono meno i doveri elencati nell’art. 143 c.c.;
– Viene meno l’impedimento a contrarre nuove nozze;
– Vi è la perdita del cognome del marito
– Il coniuge divorziato perde i diritti successori
– Il coniuge divorziato può conseguire un assegno divorzile quando non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Dott.ssa Ilaria lorusso
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