Mantenimento dei figli: quando la coppia scoppia

Quando la coppia scoppia bisogna iniziare a pensare al mantenimento dei figli. Ma come funziona?
La separazione tra coniugi rappresenta sempre un momento doloroso nella vita della coppia, ma acquisisce profili maggiormente delicati in presenza di figli, soprattutto se minorenni.
La nostra Costituzione prevede espressamente, all’art. 30, il dovere (e diritto) dei genitori di “mantenere, istruire ed educare” i figli, sia legittimi che legittimati (cioè nati al di fuori del matrimonio, ma riconosciuti legalmente); il mantenimento dei figli è dunque uno dei principali compiti che spettano ad ognuno di noi quando mettiamo al mondo un bimbo.
Per mantenimento si intende ogni onere, economico e non, necessario a provvedere alle necessità di vita del figlio, intese queste sia di carattere alimentare, di istruzione, di svago o abitative.
Naturalmente se tale affermazione può apparire quasi scontata quando la famiglia vive in armonia, la situazione si complica (a volte anche in maniera drammatica) quando la coppia “scoppia”, ossia in caso di separazione dei coniugi o di divorzio; la legge interviene in tali situazioni prevedendo tutta una serie di cavillose norme che tutelano l’interesse primario dei figli, in particolare quando minorenni o maggiorenni portatori di handicap, avendo come obiettivo quello di ridurre al minimo, ove possibile, il trauma connesso alla separazione e preservare la conservazione dell’ambiente e delle abitudini familiari esistenti.
VEDIAMO COME VIENE GARANTITO IL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Le modalità previste dal legislatore per attuare concretamente i propositi di mantenimento dei figli che abbiamo indicato sono varie e possono venire concordate dagli stessi coniugi in caso di separazione consensuale (ed è questa l’ipotesi più semplice, che consente una serena divisione dei compiti tra i genitori) oppure stabilite dal Giudice in caso di separazione giudiziale, allorquando cioè non vi sia accordo tra i due belligeranti…ed è purtroppo il caso di gran lunga più frequente.
Le principali modalità attuate sono:
· Assegno di mantenimento
Viene posto a carico del genitore, ex coniuge, al quale non siano stati affidati i figli minorenni o che non conviva stabilmente con loro in caso di maggiore età (qualora, in tale ultima ipotesi, non sia ancora economicamente autonomo), con cadenza generalmente mensile ma che, in casi più rari, può anche essere una tantum ossia corrisposto in un’unica soluzione.
Per la determinazione dell’importo di tale assegno vengono presi in considerazione numerosi fattori, tra i quali, principalmente: le esigenze effettive del figlio in termini di impegni scolastici, sportivi o sanitari, il tenore di vita che il figlio aveva prima della separazione e che si cerca di fargli mantenere, e la generale capacità reddituale sia del genitore a cui carico è posto il contributo sia di quello a cui è affidato il figlio.
· Donazione di beni immobili
Entrambi i genitori, quindi anche quello affidatario, possono decidere in accordo tra di loro o per determinazione del Giudice di contribuire al mantenimento dei figli anche attraverso il trasferimento a titolo gratuito (termine giuridico che indica le donazioni) un bene immobile di proprietà di uno solo o anche di entrambi, purché naturalmente si dimostri l’effettiva convenienza per il figlio: in buona sostanza l’immobile non deve essere gravato da ipoteche o mutui non pagati, perché questo si tradurrebbe in un danno per il minore ed in una frode per i creditori!
· Costituzione di un fondo patrimoniale
Altro modo per contribuire al mantenimento dei propri figli, tra i più diffusi anche perché estremamente tutelati dalla legge, è la costituzione di un fondo patrimoniale: si tratta di una sorta di “tesoretto”, costituito da denaro, titoli bancari e non, immobili, gioielli e tutto ciò che abbia un effettivo valore economico, creato con lo specifico scopo di contribuire ai bisogni della famiglia. Da evidenziare che tutto ciò che viene conferito in questo fondo non è aggredibile dai creditori particolari dei coniugi.
L’EVENTUALE REVISIONE DEGLI ACCORDI
Se le condizioni economiche o lavorative di uno o entrambi i genitori cambiano nel corso degli anni, sia in senso peggiorativo che migliorativo, ciascuno di loro può chiedere al Giudice una revisione degli accordi arrivando ad aumentare, ridurre o persino annullare l’assegno di mantenimento previsto.
La medesima revisione può essere effettuata anche qualora cambino le condizioni dello stesso figlio, ad esempio perché diventa maggiorenne ed acquisisce indipendenza economica
E SE NON PAGA?
Così come può accadere che i genitori non siano più nelle condizioni di assolvere ai propri doveri di mantenimento, accade anche, purtroppo, che non vogliano farlo, sospendendo in tutto o in parte la corresponsione degli assegni concordati.
Come può allora l’altro genitore ottenere l’adempimento coattivo (cioè forzato) degli obblighi non assolti?
La legge consente di porre in essere tutti gli strumenti previsti dal codice civile per l’adempimento forzoso delle obbligazioni civili, prevedendo espressamente che ogni provvedimento in materia, sia esso consensuale o giudiziale, rappresenti titolo esecutivo per poter agire coattivamente contro il genitore inadempiente attraverso il pignoramento di eventuali immobili di proprietà, oppure del quinto dello stipendio percepito e documentabile, o ancora delle giacenze bancarie.
Oltre a tali strumenti, potrà essere previsto un risarcimento del danno in favore dell’altro genitore (che dimostri di aver dovuto sopperire alle mancate risorse finanziarie) o dello stesso figlio minore fino, nei casi più gravi, alla condanna penale per il reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza familiare, punito con la reclusione sino ad un anno.
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