Start up innovative: normativa e vantaggi

Le start up innovative godono di una disciplina specifica nella legge 221/2012 di conversione del “Decreto Crescita 2.0”. Esaminiamo insieme quali sono i requisiti e i vantaggi per registrarsi alla Camera di Commercio con questa particolare “etichetta”.
Cosa sia una start up è ormai abbastanza noto: una nuova attività imprenditoriale (start), non necessariamente tecnologica, con accelerazione dello sviluppo o della realizzazione del prodotto o servizio distintivo su cui è basata (up come scale-up). Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge 221/2012 di conversione del Dl 179/2012, detto “Decreto Crescita 2.0”, con cui il Governo stabilisce una normativa a favore dello sviluppo del tessuto produttivo nel nostro Paese. La Sezione IX della legge parla di un nuovo tipo di “impresa”: le start up innovative.
La definizione e l’etimologia della parola si arricchiscono del termine “innovativa” che denota il carattere appunto innovativo/tecnologico del prodotto o servizio che va a connotare l’identità della startup.
Start up innovative: cosa le caratterizza e quali sono i vantaggi economici
Le risposte sono nelle linee guida riportate nella stessa legge 221/2012, consultabili sul portale #ItalyFrontiers, realizzato da InfoCamere, che rappresenta anche una vetrina per startup (e Pmi) innovative iscritte alla sezione speciale del Registro imprese.
È bene anzitutto chiarire che le start up innovative sono società di capitali costituite, anche in forma cooperativa, in Italia o in un altro Paese dell’UE, che abbiano però una sede produttiva o una filiale in Italia e come oggetto sociale esclusivo o prevalente: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Quali sono gli altri requisiti fondamentali per essere una startup innovativa?
Il tempo: deve essere stata costituita da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda. Ciò significa che, dopo 5 anni, non si è più una startup innovativa.
I ricavi: a partire dal secondo anno di attività come startup innovativa il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro (e deve risultare dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio).
Inoltre, le start up innovative non distribuiscono utili.
L’origine giuridica: non deve nasce da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Ma quale deve essere il contenuto innovativo per far sì che la startup sia considerata tale? La caratteristica essenziale è che sia presente uno di questi tre elementi:
- Le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up. Sono da considerarsi tali, in particolare, le spese legate allo sviluppo precompetitivo e competitivo (per esempio, sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan), quelle relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti, le spese legali sulla proprietà intellettuale.
- Il team deve essere formato per almeno 1/3 da dottori di ricerca o dottorandi di università italiane o straniere, oppure laureati che, da almeno tre anni, sono impegnati in attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati con sede in Italia o all’estero; oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori che abbiano conseguito una laurea magistrale.
- La start up deve essere titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato oppure dei diritti relativi ad un “programma per elaboratore originario” (software) registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (SIAE); tale brevetto deve essere ovviamente direttamente connesso all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.
Start up innovative: come avviene la registrazione e quali sono i (numerosi) vantaggi
Verificati questi requisiti, è possibile iscriversi alla sezione speciale del Registro imprese. Essa è riservata alle startup innovative, si accede così a diverse agevolazioni fiscali e a semplificazioni burocratiche.
Ad esempio:
- atto costitutivo guidato, redatto on line sul portale #ItalyFrontiers e autenticato con firma digitale;
- esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro e del diritto annuale dovuto alla Cciaa;
- disciplina del lavoro tagliata su misura, con contratti di assunzione del personale di minimo 6 mesi e massimo 36, dopo i quali ci potrà essere un solo rinnovo di 12 mesi. Scaduti i 48 mesi, si potrà lavorare nella startup innovativa esclusivamente a tempo indeterminato;
- remunerazione dei collaboratori attraverso piani di incentivazione in equity e accesso semplificato, diretto e gratuito al Fondo Centrale di Garanzia (la garanzia copre fino all’80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro);
- incentivi fiscali, previsti dalla Legge di bilancio 2017, per chi investe nella startup innovativa: per le persone fisiche consiste in una detrazione dall’IRPEF pari al 30%, per le persone giuridiche in una deduzione dal reddito ai fini IRES del 30%;
- supporto dell’Ice nei percorsi di internazionalizzazione, attraverso assistenza in ambito normativo e fiscale e l’offerta di opportunità di partecipazione a fiere ed eventi di matching con potenziali investitori.
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